IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la nuova tabella V  approvata  con  decreto  ministeriale  21
ottobre  1992  relativa  all'ordinamento  dei  corsi  di studio della
facolta' di scienze statistiche;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto  il  parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in
data 16 luglio 1993;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bologna,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come segue:
                               Art. 1.
  All'art.  1  dello  statuto  relativo  all'elenco  delle   facolta'
dell'Universita'  di  Bologna,  la  dizione  "di scienze statistiche,
demografiche ed attuariali" e'  soppressa  e  cosi'  sostituita:  "di
scienze statistiche".
  All'art.  2  dello  statuto,  l'elenco  delle  lauree e dei diplomi
rilasciati dalla facolta' di  scienze  statistiche,  demografiche  ed
attuariali e' soppresso e sostituito dal seguente:
  "Facolta' di scienze statistiche:
   laurea  in  scienze statistiche demografiche e sociali, durata del
corso quattro anni;
   laurea in scienze statistiche  ed  economiche,  durata  del  corso
quattro anni;
   diploma in statistica, durata del corso tre anni;
   diploma  in statistica e informatica per la gestione delle imprese
(con sede a Rimini), durata del corso tre anni;
   diploma  in  statistica  e  informatica  per  le   amministrazioni
pubbliche (con sede a Rimini), durata del corso tre anni".
  Gli  articoli da 97 a 99 relativi ai corsi di laurea della facolta'
di scienze statistiche, demografiche e attuariali sono soppressi.
  Dopo l'art. 96, con il conseguente  scorrimento  della  numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi al riordinamento dei  corsi  di  laurea  della  facolta'  di
scienze statistiche, demografiche e attuariali che muta denominazione
in facolta' di scienze statistiche.
                             Titolo VII
          ORDINAMENTO DELLA FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE
  Art.  97.  - Nella facolta' di scienze statistiche dell'Universita'
di Bologna sono istituiti  i  seguenti  corsi  di  laurea  di  durata
quadriennale:
   scienze statistiche demografiche e sociali;
   scienze statistiche ed economiche;
ed i seguenti corsi di diploma di durata triennale:
   statistica;
   statistica e informatica per la gestione delle imprese (con sede a
Rimini);
   statistica  e  informatica  per  le amministrazioni pubbliche (con
sede a Rimini).
                   NORME COMUNI AI CORSI DI LAUREA
  Art. 98. - Nella facolta' di scienze  statistiche  dell'Universita'
di  Bologna  sono  istituiti  i  seguenti  corsi  di laurea di durata
quadriennale:
   scienze statistiche demografiche e sociali;
   scienze statistiche ed economiche.
  Art. 99. - Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso  puo'
essere  stabilito  annualmente  dal  senato  accademico,  sentito  il
consiglio di facolta',  in  base  alle  strutture  disponibili,  alle
esigenze  del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati
dal  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art.  100.  -  Sono  titoli  di  ammissione,  quelli previsti dalle
vigenti leggi.
  Art. 101. - Gli insegnamenti attivabili nei corsi di  laurea  della
facolta' sono:
   a)  quelli  indicati  negli elenchi dell'allegato articolati nelle
aree  seguenti:  matematica,  probabilita',  statistica,   statistica
economica,  statistica  aziendale,  demografia,  statistica  sociale,
statistica  biomedica,  informatica,  matematica  per  le   decisioni
economiche   e   finanziarie,   matematica   finanziaria   e  scienze
attuariali,  ricerca  operativa,  economia,   aziendale,   giuridica,
sociologia, scienze biologiche, e relative sottoaree;
   b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino
ad  un  massimo  di  otto  per  ciascun  corso di laurea o di diploma
attivato presso la facolta'.
  Art. 102. - Ai fini del conseguimento del diploma di  laurea,  sono
riconosciuti  gli  insegnamenti  dei corsi di diploma universitario e
dei corsi di laurea seguiti  con  esito  positivo,  in  relazione  al
sistema  di  crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della
legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per
i contenuti,  con  il  piano  di  studi  approvato  dalla  competente
struttura  didattica  per  il  corso al quale si chiede l'iscrizione.
Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove  di  idoneita'  di
lingue, qualora siano previste nel piano degli studi.
  Le  strutture  didattiche  competenti  determinano, nel regolamento
previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, i criteri  per
il  riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi
di diploma e corsi di laurea.
  Ai  fini  del  riconoscimento  di  cui  ai commi precedenti sono da
considerarsi affini i corsi di laurea e di  diploma  impartiti  nella
facolta'.
  Art.  103. - Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende
insegnamenti fondamentali, insegnamenti  annuali  caratterizzanti  il
corso  di  laurea  stesso,  ed  altri  insegnamenti,  per  un  numero
complessivo di ventidue annualita'.
  Gli insegnamenti fondamentali, in numero di otto,  rispondono  alla
esigenza   di  fornire  agli  studenti  i  fondamenti  concettuali  e
metodologici basilari per ogni laurea in  scienze  statistiche  e  le
conoscenze     essenziali    all'apprendimento    delle    discipline
caratterizzanti e  degli  altri  insegnamenti  di  ciascun  corso  di
laurea.
  Nel  rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente,
la  struttura  didattica  competente  attivera'   tali   insegnamenti
scegliendoli   tra   quelli   che  compaiono  negli  elenchi  di  cui
all'allegato, secondo la seguente distribuzione  e  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 101:
   3 nell'area matematica;
   1 nell'area probabilita';
   3 nell'area statistica;
   1 nell'area informatica.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  devono  essere annuali e svolti di
norma nei primi due anni di corso.
  La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto  per
gli  insegnamenti  di cui al comma 1, le prove di idoneita' richieste
(o  gli  esami  che  eventualmente  le  sostituiscono  ai  sensi  del
successivo art. 106) e l'esame di laurea.
  Art.  104.  - La struttura didattica competente garantisce che, tra
gli insegnamenti attivati nella facolta', ve ne siano  almeno  dodici
compresi  nell'insieme  delle  aree  e sottoaree indicate per ciascun
corso di laurea;  predispone  percorsi  didattici  nel  rispetto  dei
vincoli  alla  distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo
adeguate possibilita' di scelta per gli studenti.
  La struttura didattica competente, nel  rispetto  dell'ordinamento,
individua  i  criteri  per la formazione dei piani di studio e indica
gli eventuali indirizzi, nel  manifesto  degli  studi  o  secondo  le
modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990.
  Nell'ambito  del  regolamento  di  cui  all'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990, la struttura didattica competente  puo'  assegnare
ai  corsi  denominazioni  aggiuntive  che ne specifichino i contenuti
effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con
contenuti diversi.
  Art. 105. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma  settanta
ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque
ore di didattica.
  La   struttura   didattica   competente   stabilisce   quali  degli
insegnamenti  sono  svolti  con  corsi  annuali  e  quali  con  corsi
semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste
nelle varie aree e sottoaree.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali.
  Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi
semestrali, anche con distinte prove d'esame.
  Ferma   restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di  crediti
didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali per ciascun
corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di
durata piu' breve, svolti anche da docenti  diversi,  per  un  numero
complessivamente uguale di ore.
  La  struttura  didattica competente puo' autorizzare lo studente ad
inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti  attivati
in  altre  facolta'  dell'Universita',  o in altre universita', anche
straniere.
  In tal caso  la  struttura  didattica  competente  dovra'  altresi'
determinare  la  categoria  e  l'area o sottoarea di appartenenza dei
suddetti insegnamenti ai fini del  rispetto  dell'art.  103  e  degli
altri vincoli dell'ordinamento.
  Art.  106.  - La struttura didattica competente puo' stabilire che,
per il conseguimento della laurea, lo studente debba  anche  superare
una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna.
  Possono  comunque  essere attivati insegnamenti di lingue straniere
moderne, anche articolati su piu'  corsi  annuali.  In  tal  caso  la
struttura  didattica competente puo' sostituire le prove di idoneita'
con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti  nell'art.
103.
  Le  prove  di  idoneita'  possono  essere  sostenute anche senza la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Art.  107.  -  La  struttura  didattica  competente  stabilisce  le
modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su
un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo
le modalita' stabilite dalla struttura didattica competente.
  Art.  108  (Corso  di  laurea in scienze statistiche demografiche e
sociali). - Il corso di laurea in scienze statistiche demografiche  e
sociali  e'  disciplinato,  oltre  che  dal  presente articolo, dagli
articoli 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107 del presente
decreto.
  Il piano di studi per il  conseguimento  della  laurea  in  scienze
statistiche  demografiche  e  sociali  deve  comprendere,  oltre agli
insegnamenti  fondamentali  di   cui   all'art.   103,   i   seguenti
insegnamenti caratterizzanti:
   1 insegnamento dell'area statistica;
   2 insegnamenti dell'area demografia;
   1 insegnamento dell'area statistica sociale;
   1  insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica
aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica;
   2 insegnamenti della sottoarea sociologia generale;
   1 insegnamento della sottoarea economia politica;
   1 insegnamento dell'area giuridica.
  Art. 109 (Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche).  -
Il   corso   di  laurea  in  scienze  statistiche  ed  economiche  e'
disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107 del presente decreto.
  Il  piano  di  studi  per  il conseguimento della laurea in scienze
statistiche ed economiche deve comprendere, oltre  agli  insegnamenti
fondamentali   di   cui   all'art.   103,   i  seguenti  insegnamenti
caratterizzanti:
   1 insegnamento dell'area statistica;
   2 insegnamenti dell'area statistica economica;
   1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica,  statistica
aziendale, demografia, statistica sociale;
   1 insegnamento della sottoarea economica politica;
   1 insegnamento della sottoarea analisi economica;
   1  insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica o analisi
economica;
   1 insegnamento scelto dalle sottoaree economia  politica,  analisi
economica e dall'area aziendale.