IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la nuova tabella V approvata con decreto ministeriale 21 ottobre 1992 relativa all'ordinamento dei corsi di studio della facolta' di scienze statistiche; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 16 luglio 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Art. 1. All'art. 1 dello statuto relativo all'elenco delle facolta' dell'Universita' di Bologna, la dizione "di scienze statistiche, demografiche ed attuariali" e' soppressa e cosi' sostituita: "di scienze statistiche". All'art. 2 dello statuto, l'elenco delle lauree e dei diplomi rilasciati dalla facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali e' soppresso e sostituito dal seguente: "Facolta' di scienze statistiche: laurea in scienze statistiche demografiche e sociali, durata del corso quattro anni; laurea in scienze statistiche ed economiche, durata del corso quattro anni; diploma in statistica, durata del corso tre anni; diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese (con sede a Rimini), durata del corso tre anni; diploma in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche (con sede a Rimini), durata del corso tre anni". Gli articoli da 97 a 99 relativi ai corsi di laurea della facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali sono soppressi. Dopo l'art. 96, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento dei corsi di laurea della facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali che muta denominazione in facolta' di scienze statistiche. Titolo VII ORDINAMENTO DELLA FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE Art. 97. - Nella facolta' di scienze statistiche dell'Universita' di Bologna sono istituiti i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale: scienze statistiche demografiche e sociali; scienze statistiche ed economiche; ed i seguenti corsi di diploma di durata triennale: statistica; statistica e informatica per la gestione delle imprese (con sede a Rimini); statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche (con sede a Rimini). NORME COMUNI AI CORSI DI LAUREA Art. 98. - Nella facolta' di scienze statistiche dell'Universita' di Bologna sono istituiti i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale: scienze statistiche demografiche e sociali; scienze statistiche ed economiche. Art. 99. - Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 100. - Sono titoli di ammissione, quelli previsti dalle vigenti leggi. Art. 101. - Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea della facolta' sono: a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilita', statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche, e relative sottoaree; b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma attivato presso la facolta'. Art. 102. - Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneita' di lingue, qualora siano previste nel piano degli studi. Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma impartiti nella facolta'. Art. 103. - Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di ventidue annualita'. Gli insegnamenti fondamentali, in numero di otto, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni laurea in scienze statistiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun corso di laurea. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attivera' tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'allegato, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 101: 3 nell'area matematica; 1 nell'area probabilita'; 3 nell'area statistica; 1 nell'area informatica. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneita' richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 106) e l'esame di laurea. Art. 104. - La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facolta', ve ne siano almeno dodici compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di laurea; predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nel manifesto degli studi o secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Art. 105. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste nelle varie aree e sottoaree. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali per ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita', anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 103 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 106. - La struttura didattica competente puo' stabilire che, per il conseguimento della laurea, lo studente debba anche superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna. Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente puo' sostituire le prove di idoneita' con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 103. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Art. 107. - La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalita' stabilite dalla struttura didattica competente. Art. 108 (Corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali). - Il corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107 del presente decreto. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche demografiche e sociali deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 103, i seguenti insegnamenti caratterizzanti: 1 insegnamento dell'area statistica; 2 insegnamenti dell'area demografia; 1 insegnamento dell'area statistica sociale; 1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica; 2 insegnamenti della sottoarea sociologia generale; 1 insegnamento della sottoarea economia politica; 1 insegnamento dell'area giuridica. Art. 109 (Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche). - Il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107 del presente decreto. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 103, i seguenti insegnamenti caratterizzanti: 1 insegnamento dell'area statistica; 2 insegnamenti dell'area statistica economica; 1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale; 1 insegnamento della sottoarea economica politica; 1 insegnamento della sottoarea analisi economica; 1 insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica o analisi economica; 1 insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica, analisi economica e dall'area aziendale.